Cos’è l’Asseverazione del PEF
L’Asseverazione del PEF (piano economico finanziario) è una certificazione, da parte di una società di revisione o di un soggetto abilitato, in merito alla sostenibilità economica del progetto presentato.
Tale documento rappresenta la sintesi di valutazione e di analisi svolta dal soggetto abilitato, banca o società di revisione iscritta al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), al rilascio del piano economico asseverato.
L’analisi ed il controllo svolto sul PEF da asseverare verte sulla realizzabilità economica del progetto. In altre parole, la società di asseverazione verificherà preliminarmente che il piano finanziario sia adeguatamente strutturato e chiaro.
Il pef che sarà successivamente asseverato dovrà essere composto dal conto economico, stato patrimoniale e prospetto di cash flow dell’iniziativa. In particolare quest’ultimo, se adeguatamente strutturato, sarà molto utile per le valutazioni di convenienza economica.
Dall’analisi dei flussi di cassa generati sarà possibile determinare la convenienza a realizzare il progetto. Il PEF dovrà cioè dimostrare che l’iniziativa è in grado di remunerare adeguatamente i finanziatori, siano essi soci o istituti di credito.
Inoltre l’asseverazione del PEF dovrà esprimersi in merito alla cosiddetta “bancabilità” del piano. Oltre alla sua redditività il piano economico finanziario dovrà infatti essere adeguatamente costruito in modo che i flussi di cassa del periodo siano sufficienti a ripagare le rate di rimborso in scadenza.
Quando è richiesto il PEF asseverato
L’asseverazione del PEF è richiesta ogni qualvolta si partecipi ad una iniziativa di finanza di progetto (project financing) o più in generale di PPP (partenariato pubblico privato) ai sensi dell’art. 183 del codice degli appalti.
E’ inoltre sempre richiesta l’asseverazione del pef nei casi di autorizzazione unica regionale (Puglia e Basilicata).
Relativamente alla Regione Puglia, la Legge Regionale del 21 ottobre 2008, n.31 (BURP n.167 del 24/10/2008) “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” prevede che per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico nel territorio è obbligatorio il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione.
L’art. 1 della Legge regionale 38/2018 (16 luglio 2018 n. 38) “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012 n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)” prevede l’asseverazione del pef per il rilascio dell’autorizzazione unica.
In particolare la procedura del rilascio dell’Autorizzazione Unica prevede la verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2003 subordinandola alla produzione da parte del proponente di “un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’economia), e di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera q), della suddetta I. 106/2011, il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione)“.